Sull’importanza dell’allattamento al seno
Esistono diversi studi scientifici che concordano sul fatto che allattare al seno costituisce la modalità di alimentazione naturale nella prima infanzia e che il latte materno fornisce tutti i nutrienti di cui il lattante ha bisogno nei primi sei mesi di vita.
La normativa vigente sul lavoro genitoriale
La normativa di tutela del lavoro genitoriale è attualmente riunita nel D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 ;Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a
norma dell’art.15 della legge 8 marzo 2000;.
La normativa e i rischi relativi all’allattamento sul posto di lavoro
La normativa impone al datore di lavoro di valutare i rischi relativi all’allattamento e di identificare luoghi di lavoro sicuri ove permettere alla donna di allattare. La valutazione dei rischi prevede l’identificazione delle attività a cui non è possibile adibire la lavoratrice e, relativamente alle attività compatibili, l’individuazione di possibili fattori di rischio per l’allattamento per i quali devono essere adottate misure di protezione aggiuntive.
L’azienda deve anche valutare lo spostamento della lavoratrice a mansioni compatibili con l’allattamento (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; D. Lgs.
230/1995 e s.m.i.). Altrimenti, nell’impossibilità di adibire la lavoratrice all’interno dell’azienda in attività non a rischio il dirigente preposto lo segnala all’Ispettorato Territoriale del Lavoro che può disporre l’interdizione dal lavoro (astensione per
lavoro a rischio).
I fattori di rischio durante l’allattamento
Qui di seguito, illustriamo, in modo schematico, i fattori di rischio per la lavoratrice madre che allatta (per informazioni specifiche sui rischi nel proprio ambiente di lavoro
consigliamo di rivolgersi al medico competente della propria azienda):
- Radiazioni ionizzanti (cat. A e B). Se attività con rischio contaminazione, divieto d’accesso nelle zone controllate e sorvegliate. La donna non può essere adibita ad attività che comportano una possibile esposizione superiore a 1 millisievert/ anno.
- Rumore industriale.
Divieto di esposizione media giornaliera superiore a Lep, d > 90dBA. - Vibrazioni trasmesse agli arti superiori o a tutto il
corpo, e lavoro a bordo di mezzi di comunicazione in moto
(aerei treni navi, ecc) - Sollecitazioni termiche
(lavoro in ambiente troppo caldo o troppo freddo) - Lavori di assistenza e cura in reparti di malattie infettive,
nervose o mentali (anche istituti di assistenza ad
handicappati psichici) - Allevamento e cura bestiame.
- Esposizione ad agenti chimici (diluenti, vernici, solventi,
disinfettanti, ecc.) fumi, gas, polveri, silice, asbesto - Esposizione a mercurio e derivati
- Esposizione a piombo e derivati
- Esposizione a pesticidi
- Esposizione a sostanze con frasi di rischio: R 64
- Sostanze sensibilizzanti,
sostanze con frasi di rischio: R 39, R 42, R 43, R 48 - Sostanze o preparati classificati:(Xn) nocivi, (T) tossici, (T+) molto tossici, (C) corrosivi, (E) esplosivi,
(F+) estremamente infiammabili - Movimentazione manuale di carichi
- Posture obbligate prolungate
- Stazione eretta oltre 50% dell’orario
- Lavori a bordo di mezzi di comunicazione in moto (treni,
pullman, nave) - Lavori di manovalanza pesante
- Lavoro notturno
(dalle ore 24 alle 6) - Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri
(sostanze, processi e/o lavori, mansioni elencati negli
allegati A e B del D.Lgs. 151/01) - Lavoro su scale o impalcature fisse o mobili
I settori lavorativi più a rischio
I settori lavorativi che possono rappresentare dei fattori di rischio per le lavoratrici che allattano sono:
- il settore industriale;
- il settore della sanità;
- il settore della ristorazione e commercio alimentare;
- il settore dell’agricoltura;
- il settore estetico e parrucchiere;
- il settore alberghiero e domestico;
- il settore scolastico.
La presentazione della domanda per l’allattamento a rischio:
Entro 30 giorni dal parto la neo mamma deve presentare al proprio datore di lavoro il certificato di nascita del bambino.
Dopodiché alla donna spettano tre mesi di congedo di maternità. Durante tale periodo il datore di lavoro dovrà valutare se ci sono rischi per l’allattamento e, in caso affermativo,
- dovrà assegnare alla neomamma una mansione diversa e non a rischio fino al settimo mese di vita del bambino.
- se non fosse possibile assegnare una mansione diversa alla neomamma spetta l’astensione dal lavoro fino al settimo mese.
In caso di astensione dal lavoro, la lavoratrice deve presentare una comunicazione scritta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente che provvederà all’interdizione dal lavoro.
La retribuzione, in quanto astensione obbligatoria, è del 100%, anticipata dal datore di lavoro che verrà rimborsato dall’Inps.