Per congedo di maternità si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per il periodo che precede e per quello che segue il parto. Durante questi mesi il datore di lavoro non può, c’è il divieto di adibire al lavoro le donne.
Gli articoli 2 e 4 del D.Lgs n. 80 del 15 giugno 2015, n. 80, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5.6.2016, intervengono sulla disciplina del congedo di maternità, modificando quanto disposto in materia, rispettivamente, dagli articoli 16 e 26 del D.Lgs n. 151 del 2001, al fine di garantire una maggiore tutela alle madri in caso di parti prematuri.
La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, nella sua circolare 17/2015 incentrata sul decreto legislativo n. 80/2015, esamina principalmente i seguenti aspetti della relativa nuova disciplina:
- maggiore flessibilità dei congedi maternità;
- congedi parentali fino ai 12 anni;
- congedi parentali per lavoratrici e lavoratori dipendenti;
- calcoli del periodo di congedo.
Calcolo del congedo di maternità in caso di parto prematuro
La Circolare 17/2015 della Fondazione studi mette in risalto in particolare il fatto che, nel caso di un parto prima del previsto, le giornate perse ricalcolate in base alla data del parto effettivo, vanno ad aggiungersi in coda ai cinque mesi i quali, in caso di parto fortemente prematuro, possono prolungarsi fino a sette mesi.
Riportiamo un esempio fatto sul sito dei Consulenti del Lavoro:
- Data presunto parto: 10 marzo 2015.
- Inizio congedo obbligatorio presunto: 10 gennaio 2015.
- Parto effettivo: 02 gennaio 2015 .
- Inizio congedo obbligatorio ricalcolato in base al parto effettivo: 2 novembre 2014.
- Giornate antecedenti l’inizio del congedo obbligatorio ricalcolato non fruite: 2 mesi (2 novembre 2014-2 gennaio 2015).
- Termine periodo congedo obbligatorio teorico: 10 giugno 2015.
- Termine congedo obbligatorio effettivo: 10 agosto 2015 (aggiungo in coda ai 3 mesi successivi al parto presunto i due mesi antecedenti il parto effettivo non goduti).
- Durata totale congedo: 7 mesi e 8 giorni.
Si tratta di una bella notizia per le neo-mamme che hanno dato alla luce un bimbo prematuro, che, dallo scorso anno, si vedono riconosciuto più tempo, per prendersi cura del proprio piccolo, rispetto alla disciplina ordinaria che prevede un limite di durata del congedo di 5 mesi.
Ambito di applicazione del decreto legislativo
Il decreto legislativo 80 del 2015, in vigore al 25 giugno 2015, interessa sia le lavoratrici dipendenti, sia quelle iscritte alla gestione separata e si applica ai parti verificatesi dopo quella data.
Ricalcolo del periodo di congedo per parto prematuro
Solo nelle ultime settimane, l’INPS ha reso noto che è possibile, ove il congedo per maternità per parto «fortemente prematuro» sia stato determinato in base alle vecchia disciplina, fare una domanda di ricalcolo tenendo conto dei giorni non inizialmente conteggiati.
L’INPS ha anche chiarito che l’indennizzo è possibile solo laddove la lavoratrice, negli ulteriori giorni indennizabili, sia effettivamente stata assente dal lavoro senza soluzione di continuità (usufruendo, ad esempio, di ferie o congedi parentali).
Con la sua circolare n. 69 del 28 aprile 2016, l’INPS ha fornito istruzioni circa l’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro.
La domanda per ottenere il ricalcolo del periodo di congedo – facendo riferimento al numero di protocollo della domanda di maternità già inviata – deve essere presentata, direttamente alla sede dell’INPS competente, oppure inoltrata all’Istituto stesso tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno o con una PEC (posta elettronica certificata).
Riferimenti bibliografici